14/04/2016 - LA RITENUTA D’ACCONTO SUI BONIFICI PER RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO
A partire dal 1° gennaio 2015 la ritenuta effettuata da banche e poste sui bonifici per ristrutturazioni edilizie e interventi di risparmio energetico è pari all'8%. Quando si effettuano lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico su edifici, al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta d’acconto. Tale ritenuta è un pagamento anticipato dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che ha effettuato i lavori sull’immobile. Il comma 657 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015 ha modificato l’art.25 del D.L 78/2010 (convertito dalla L.122/2010) portando così dal 1° gennaio 2015 l’aliquota della ritenuta all’8%. In particolare l’art. 25 del D.L 78/2010 recita: “A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane Spa operano una ritenuta del 10 %, ora 8%, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.” L’importo dell’aliquota della ritenuta è stato più volte modificato nel corso degli anni: nel 2010 era pari al 10%; nel 2011 è stato ridotto al 4%; dal 1° gennaio 2015 è stato aumentato all’8%. Come chiarito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 40/E del 2010 la base di calcolo su cui operare la ritenuta non deve comprendere l’IVA per non alterare le caratteristiche di neutralità di tale imposta. Inoltre la banca o l’ufficio postale tenuto ad effettuare la ritenuta non conosce l’ammontare dell’IVA compreso nell’importo del bonifico pertanto per semplicità si assume che ai fini del calcolo della base imponibile della ritenuta, l’iva si intenda applicata con l’aliquota più alta. Quindi per il calcolo della ritenuta: si sottrae all’importo dovuto l’iva con l’aliquota più alta in vigore (22%); sul risultato ottenuto si calcola l’8%.