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21/03/2019 - FISIOTERAPISTI ESONERATI DALLA FATTURA ELETTRONICA, MA ATTENZIONE SE CI SI RIVOLGE A SOGGETTI TERZI

Mediante la Risposta 78 di martedì 19 marzo 2019, l'Agenzia delle Entrate fornisce un chiarimento importante in relazione a uno dei principali argomenti in materia fiscale del 2019, ossia l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria; in particolare, attraverso l'intervento sopra citato, l'Agenzia fornisce un'ulteriore spiegazione su un aspetto particolarmente dibattuto, ossia quello dell'esenzione da tale obbligo per determinate categorie. Nel rispondere in una vicenda particolare a un istante che esercita la professione sanitaria ausiliaria di massaggiatore/massofisioterapista, titolo che ricordiamo essere stato equiparato alla laurea in fisioterapia dal Ministero della salute, le Entrate hanno ricordato che il collegato fiscale alla Legge di Bilancio 2019 pone il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da quanti sono «tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria», i quali, per il solo periodo d’imposta 2019, non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Se però le prestazioni sanitarie verso persone fisiche non vanno fatturate elettronicamente, bisogna ricordare che nel caso in cui il soggetto, erogando la prestazione, si avvalga di terzi che fatturano il servizio reso non all'utente direttamente, ma al professionista stesso, i terzi che fatturano hanno l'obbligo di documentare il servizio reso mediante fattura elettronica (fatti salvi eventuali altri esoneri che li riguardano).