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25/03/2019 - DIRITTO DI RIVALSA IVA, INTERVENTO DELLE ENTRATE
La possibilità di far valere il diritto di rivalsa in determinate, precise situazioni è il tema del chiarimento richiesto all’Agenzia delle Entrate, chiarimento puntualmente arrivato mediante il principio di diritto n. 10 del 18 marzo 2019. Nello specifico, il quesito riguardava il caso in cui fosse stata emessa una fattura a un cessionario non residente che avesse però poi, in un momento successivo, costituito una stabile organizzazione in Italia: a tal proposito le Entrate affermano che il diritto alla rivalsa è in tale circostanza fatto salvo. Il cedente, infatti, può esercitare il diritto alla rivalsa Iva (ai sensi dell’ex articolo 60, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 datato 26 ottobre 1972) verso la stabile organizzazione che, a sua volta, ha la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione nei termini indicati, vale a dire entro il “secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione”.