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26/03/2019 - AGEVOLAZIONE PRIMA CASA OK IN CASO DI SEPARAZIONE DEI CONIUGI CHE VENDONO L’IMMOBILE PRIMA DI 5 ANNI

Le sentenze dei giudici, a cui è spesso necessario ricorrere in materia fiscale per far luce su interpretazioni non sempre agevoli delle leggi in vigore, non arridono molte volte ai contribuenti; accade però, come nel caso qui descritto, che tale tendenza venga sovvertita e consente ai contribuenti di ottenere una risposta per loro positiva. Nel caso in esame, al cospetto di una coppia separata alle prese con la vendita di un immobile a un soggetto terzo prima del decorrere dei cinque anni canonici e in esecuzione dell’accordo di separazione, avevano dovuto fare i conti con la revoca dei benefici fiscali prima casa. Mediante l’Ordinanza n. 7966 depositata il 21 marzo 2019, infatti, della Sezione tributaria della Cassazione, viene ribaltata la decisione della Commissione Tributaria Regionale di revocare il beneficio in questione, in disaccordo con quanto precedentemente stabilito invece dalla Commissione Tributaria Provinciale. In definitiva, dunque, nel caso di specie non può essere revocata ai coniugi l’agevolazione fiscale prima casa. La Cassazione ha rammentato l’indirizzo giurisprudenziale in base a cui l’agevolazione contemplata all’articolo 19 della Legge n. 74 del 1987 spetta in occasione di tutti gli atti esecutivi degli accordi intercorsi tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, in considerazione della natura di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa.