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04/04/2019 - NON IMPONIBILITÀ IVA PER BENI CEDUTI FUORI DALL'UE: CHIARIMENTI DALLA CORTE DI GIUSTIZIA
In materia di non imponibilità Iva per quel che concerne le di cessioni di beni all'estero, un documento comunque importante come la dichiarazione doganale di esportazione non risulta essere comunque indispensabile, almeno non per la finalità sopra esplicitata. L'interessato, infatti, ha come onere quello di dimostrare in maniera adeguata che i beni sono stati effettivamente inviati al di fuori dell'area UE e l'inosservanza di quella che rimane comunque una condizione formale, ossia la dichiarazione doganale, non pregiudica in alcun modo il riconoscimento del diritto all'esenzione dall'imposta: ovviamente, tale diritto vale se sono comunque presenti i relativi presupposti sostanziali. A pronunciarsi in tal senso è la Corte di Giustizia UE che, nel procedimento C-275/18, ha dato vita alla sentenza datata 28 marzo 2019. Secondo l'autorevole intervento della Corte, infatti, l'esenzione prevista dall'art. 146 della direttiva Iva relativa alle cessioni di beni spediti oppure trasportati dal venditore (o per conto del venditore medesimo) fuori dai confini dell'Unione Europea, in combinato disposto con l'art. 14 della medesima direttiva, ha come obiettivo quello di garantire la tassazione nel luogo in cui i beni devono arrivare e sono dunque consumati. La Corte aggiunge inoltre che si ha il perfezionamento dell'esportazione e diventa quindi applicabile l'esenzione della cessione quando il potere di disporre dello stesso bene viene trasmesso all'acquirente; il fornitore fornisce la prova del trasferimento o della spedizione del bene fuori dall'UE e il bene ha dunque fisicamente lasciato il territorio dell'Unione Europea.