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10/04/2019 - BONUS RICERCA E SVILUPPO, CHIARIMENTI DALLE ENTRATE
La possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali di qualsiasi tipo aiuta e incentiva lo sviluppo e la crescita in numerosi settori legati all’economia italiana. Lo strumento dei benefici fiscali, classificati appunto come bonus, rappresenta senza ombra di dubbio una realtà di enorme rilevanza per un Paese come il nostro, ancora impantanato nelle secche della recessione e caratterizzato purtroppo da una pressione fiscale elevatissima. Tra i bonus previsti dal nostro ordinamento, riveste grande importanza sicuramente quello relativo alla ricerca e allo sviluppo, che fornisce un aiuto concreto e per nulla trascurabile a un settore cruciale: anche qui però, come in generale per qualsiasi altro ramo dell’economia interessato alla possibilità di usufruire di benefici fiscali, occorre rispettare le regole esistenti. Per quel che concerne il bonus per ricerca e sviluppo sulla sperimentazione clinica è assolutamente indispensabile sapere che esso vale unicamente per quelle attività svolte direttamente entro i confini italiani dalla società residente, anche se eventualmente per conto della controllante estera: non rilevano invece, quelle attività che vengono subappaltate attraverso convenzioni apposite a centri ed enti di ricerca italiani dall’azienda italiana. A spiegare bene la questione è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 83/2019: per il credito di imposta, infatti, contano solo quelle spese collegate in senso stretto alla soluzione di incertezze scientifiche e tecnologiche oggetto del processo di ricerca specifico. Restano invece escluse dall’agevolazione fiscale in oggetto quelle non connesse in via diretta alla suddetta sperimentazione clinica.