21/06/2016 - SPESE PER LA MENSA SCOLASTICA: REQUISITI PER LA DETRAIBILITA’
Le spese sostenute per il servizio della mensa scolastica sono detraibili in quanto comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall’articolo 15, comma 1, lett. e-bis) del TUIR. In particolare, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 18/E 2016 tali spese sono detraibili anche se il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata: mediante la ricevuta del bollettino postale; mediante la ricevuta del bonifico bancario; mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno ed i dati dell’alunno o studente nel caso in cui per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento: in contanti, con altre modalità (ad esempio il bancomat) o con l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico. Il documento di pagamento deve avere le seguenti caratteristiche: essere intestato al soggetto destinatario del pagamento (la scuola, il Comune altro fornitore del servizio); riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza, il nome e cognome dell’alunno. Se il documento che comprova la spesa per il servizio di mensa scolastica è intestato al genitore, la detrazione spetta interamente al contribuente stesso; se è intestato al figlio, la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50 % ciascuno. Tuttavia, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50 % nel documento deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima.