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19/04/2019 - SVOLGERE ATTIVITÀ FISCALI SENZA TITOLI È UN REATO
«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata...”. Questo è il contenuto della prima parte dell'articolo 348 del codice penale, citato di recente dalla Corte di Cassazione in merito a una vicenda specifica. Mediante la Sentenza n. 16366 dello scorso 15 aprile, infatti, gli Ermellini hanno provveduto a respingere il ricorso di una donna che aveva presentato la dichiarazione dei redditi in conseguenza di un precedente accordo (però ormai decaduto) con un centro di assistenza fiscale: ciò non è possibile, nonostante la rivendicazione di competenze e conoscenze fiscali del soggetto qualora lo stesso non sia iscritto all'albo unico. Secondo quanto previsto dalle leggi i materia, quindi, la consulente si è vista condannare per il sopra citato reato di esercizio abusivo della professione, e in aggiunta a questo anche per il reato di truffa, in quanto ha ingiustamente ricavato un profitto ingannando i clienti che a lei si erano rivolti.