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10/05/2019 - SONO SEMPRE DA GIUSTIFICARE I BONIFICI DALL’ESTERO SUL CONTO CORRENTE
La lotta ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale si intensifica costantemente, così come la particolare attenzione nel contrasto al sommerso: il lavoro nero continua infatti a rappresentare una realtà diffusissima su tutto il territorio nazionale. E proprio al capitolo del nero si riferisce l’ordinanza n. 11810 della Corte di Cassazione, datata 6 maggio 2019, con la quale i giudici hanno provveduto ad accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una donna straniera che aveva ricevuto sul proprio conto dei bonifici esteri aventi come causale “investimenti”. Il soggetto che non giustifica tale ingresso di denaro sul proprio conto rischia concretamente di portare il Fisco a considerare come ricavi in nero i bonifici ricevuti dall’estero sul proprio conto corrente. Sebbene la Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale avessero sostenuto che l’onere di dimostrare che si tratti di ricavi in nero spettasse all’amministrazione finanziaria, adesso invece la Cassazione ha ribaltato il verdetto, ricordando che «qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, secondo il dpr n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, determinandosi un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente».