24/06/2016 - ENTRO IL 30 GIUGNO LA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI
Scade il 30 giugno la possibilità per procedere alla rivalutazione di partecipazioni in società non quotate e di terreni da parte di persone fisiche e soggetti equiparati. Di fatto, entro tale termine è possibile procedere all'asseverazione della perizia di stima del terreno o della società riferita alla partecipazione detenuta, nonché al versamento della relativa imposta sostitutiva, almeno della prima rata su tre annuali. La legge di stabilità 2016, nel modificare il comma 2, dell'art. 2, dl 282/2002, ha riaperto i termini per la rideterminazione del costo di acquisto di terreni edificabili, o con destinazione agricola, superficie ed enfiteusi e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, qualificate o meno, posseduti a titolo di proprietà o usufrutto alla data del 1° gennaio scorso. L'aliquota per la rivalutazione è stata uniformata all'8%, sia per le partecipazioni qualificate, sia per le partecipazioni non qualificate, che per i terreni. La rivalutazione vale anche per i terreni oggetto di esproprio, i terreni posseduti in comunione pro indiviso, le particelle di terreno accatastate comprendenti parte di terreno agricolo e parte di terreno edificabile (è possibile rivalutare solamente la parte di terreno edificabile identificata dallo strumento urbanistico) e il diritto edificatorio (ius aedificandi). Per quanto riguarda i terreni edificabili, il valore dichiarato in atto costituisce anche il valore minimo di riferimento per il pagamento delle imposte indirette, con la conseguenza che il vantaggio è duplice riguardando sia il venditore, ai fini dell'emersione della plusvalenza, sia dell'acquirente, ai fini dell'ammontare dell'imposta di registro da assolvere all'atto dell'acquisto. Sempre sulle aree, l'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 1/E/2013 ha precisato che, qualora il contribuente intenda avvalersi del valore rideterminato, deve necessariamente indicarlo nell'atto di cessione anche se il corrispettivo è inferiore e, in tal caso, le imposte di registro, ipotecarie e catastali devono essere assolte sul valore di perizia indicato nell'atto di trasferimento; quindi è ammesso dichiarare in atto un valore ai fini dell'imposta di registro più alto rispetto al prezzo di cessione.