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14/05/2019 - VERSAMENTI TRIBUTARI: LA TENUITÀ DEL FATTO NON GARANTISCE LA NON PUNIBILITÀ

La severità nel valutare ed eventualmente sanzionare una condotta illegittima da parte di un contribuente deve ovviamente tener conto di numerosi fattori legati all’evento e agli attori coinvolti in una eventuale vicenda: anche il pregresso di un soggetto può avere un peso importante nel motivare eventuali decisioni dei giudici, pure quando a prima vista possano sembrare eccessivamente pesanti per chi le subisce suo malgrado. Emblematico in tal senso quanto accaduto qualche giorno fa, precisamente il 6 maggio 2019, data della sentenza n. 18804 firmata dalla Corte di Cassazione, che ha deciso di respingere il ricorso presentato da un manager sul cui capo gravava l’accusa di non aver provveduto al versamento dei contributi in diversi anni di imposta e relativamente alla gestione di diverse società. In sostanza, la Cassazione ha affermato che non si può procedere al proscioglimento per speciale tenuità del fatto a favore dell’imprenditore che ha abitualmente debiti col Fisco, neanche in presenza di un’evasione delle imposte di poco superiore alla soglia di punibilità. L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista all’articolo 131-bis del codice penale, in relazione al mancato versamento dei contributi previdenziali, deve essere valutata infatti dal giudice che ha facoltà di prendere in considerazione anche il numero dei mesi in cui l’omissione da parte del contribuente ha avuto luogo.