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22/05/2019 - INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA, NO AL SILENZIO ASSENSO

Quello dell’installazione degli impianti adibiti alla videosorveglianza nei luoghi di lavoro rappresenta senza ombra di dubbio un argomento controverso, che ha già suscitato e che continuerà a suscitare polemiche e discussioni in grande quantità. Conciliare il partito di chi reputa accettabile, se non addirittura necessaria tale misura, con coloro i quali vedono invece in tale soluzione un problema, anche grave, in termini di rispetto della privacy e dei lavoratori, è impresa assai ardua: di recente si è pronunciato sul tema il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fornendo un chiarimento di notevole rilevanza. Rispondendo all’interpello n. 3 datato 8 maggio 2019, contenente un quesito posto dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, il Ministero sopra menzionato ha risposto in maniera categorica con un No alla possibilità di configurare il silenzio assenso in un caso di richiesta di autorizzazione relativa per l’appunto all’installazione e all’utilizzo degli impianti audiovisivi (ex articolo 4, comma 1, Legge n. 300 del 20 maggio 1970), sulla scorta di quanto disposto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990, in virtù della quale il silenzio dell’amministrazione competente equivale all’accoglimento della domanda. Il Ministero del Lavoro, pertanto, nega in maniera assoluta la possibilità di installare tali dispositivi senza un atto espresso di autorizzazione, atto espresso che può essere un provvedimento, e quindi di natura amministrativa, o un accordo sindacale, quindi di natura negoziale.