27/06/2016 - AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA”: CHIARIMENTI
Con la Circolare 27/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione del convegno per i 130 anni del catasto. In particolare, al punto 3 dedicato alle compravendite, l’Agenzia si è occupata del tema dell’agevolazione “prima casa”. La Legge di stabilità 2016 al comma 55 dell’art. 1 ha esteso l’agevolazione “prima casa” anche ai contribuenti già proprietari di un immobile acquistato con le agevolazioni, che intendono acquistare un nuovo immobile, alienando la casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto. Nello specifico, il quesito posto all’Agenzia riguardava un soggetto in possesso di una casa su cui non aveva fruito dell’agevolazione, ed intendeva comprarne un’altra nello stesso Comune vendendo quella preposseduta entro un anno dall’acquisto, usufruendo così dei benefici “prima casa”. È stato chiarito che l’acquisto di una abitazione sita in un Comune nel quale l’acquirente è già titolare di altra abitazione, benché acquistata senza usufruire delle agevolazioni per la “prima casa”, non può beneficiare di agevolazioni, anche se l’acquirente si impegna a vendere, entro un anno dal nuovo acquisto, l’immobile preposseduto. Il motivo di questa negazione è dovuta al fatto che non verrebbe rispettata la condizione stabilita dalla lettera b) della Nota II-bis) del TUR che impone all’acquirente di dichiarare di non possedere, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare.