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28/05/2019 - OMESSO VERSAMENTO IVA: NIENTE RISORSE, NIENTE REATO

La giurisprudenza è chiamata a pronunciarsi molto spesso sui più vari argomenti, inclusi ovviamente quelli inerenti al settore fiscale, per fare chiarezza e fornire interpretazioni poi utilizzate per i successivi casi della stessa natura; non sempre però tali interventi riescono a sgombrare il campo da tutti i dubbi, specialmente in merito a materie particolarmente delicate. Di recente, ad esempio, è arrivata una nuova sentenza da parte della Cassazione relativamente a un reato molto particolare e purtroppo abbastanza diffuso, quello di omesso versamento Iva. Di recente, la Corte di Appello di Firenze aveva confermato la sentenza che addossava a un imputato la responsabilità di tale reato, generando il ricorso del soggetto in questione, ricorso basato sul fatto che questi non aveva potuto procedere al versamento per assoluta mancanza di liquidità associata al l’impossibilità per lui di reperirla, e per violazione degli artt. 40, 41 e 42 del Codice Penale e vizio di motivazione, anche per travisamento di prova decisiva, non avendo la Corte territoriale riconosciuto la causa di non punibilità della forza maggiore (anche al cospetto di dichiarazioni fornite dal curatore fallimentare). Al di là del caso specifico, contraddistinto dalla prescrizione del reato contestato, è interessante sottolineare come il ricorso presentato dal contribuente si stato considerato ammissibile. In assenza di risorse, ovviamente comprovate e dimostrate in maniera opportuna, l’assenza di risorse fa sì che non si configuri il reato di omesso versamento Iva.