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29/05/2019 - DEFINITI PUNTEGGI E PREMI RELATIVI AGLI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ
L’acronimo ISA circola ormai in maniera sempre più frequente nel variegato mondo fiscale, anche per via della grande importanza che rivesta in merito a un tema molto dibattuto: le tre lettere che formano il termine sopra citato, infatti, si riferiscono agli Indici Sintetici di Affidabilità. Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, risalente allo scorso 10 maggio, ha fornito numerosi chiarimenti in materia, stabilendo i punteggi e i vantaggi premiali ad essi connessi, nonché le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con particolare riferimento a quelle informazioni che proprio le Entrate forniscono ai contribuenti per poter applicare gli Isa. I chiarimenti di cui sopra riguardano ovviamente il periodo di imposta 2018, dove gli Isa prevedono l’assegnazione di un grado di affidabilità fiscale compreso, per ogni contribuente, in una scala di valori da 1 a 10. Tra i benefici previsti, ad esempio, l’esonero dell’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia in tema di Iva per crediti a rimborso o in compensazione fino a 50mila euro per i soggetti con punteggio non inferiore a 8; per contribuenti con punteggio che invece supera il 9 è prevista la non applicazione della disciplina delle società non operative e l’esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, sempre che tale reddito complessivo accertabile non ecceda il reddito dichiarato di due terzi; “basterà” un punteggio minimo di 8,5, ancora, per guadagnarsi l’esclusione dagli accertamenti che si fondano sulle presunzioni semplici.