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31/05/2019 - NO AL SEQUESTRO IMPEDITIVO NELL’AMBITO DELLA VOLUNTARY DISCLOSURE
La lotta al fenomeno diffuso dell’autoriciclaggio continua senza sosta, ma l’intensità di questa importantissima battaglia deve ovviamente rispettare determinati criteri e precise limitazioni a tutela dei cittadini. Ad esempio, la falsa dichiarazione resa da un contribuente nell’ambito della voluntary disclosure non costituisce di per sé, in via automatica, reato presupposto di autoriciclaggio; le opere d’arte al centro di un finto rimpatrio, trovandosi già nel patrimonio dell’indagato, non possono generare alcun tipo di provento, anche se in Italia e non, come indicato nella domanda per la sopra citata voluntary disclosure, all’estero. Di conseguenza, niente sequestro impeditivo (così come non è attuabile il sequestro preventivo) poiché non è possibile individuare una diretta correlazione tra le conseguenze del reato e la disponibilità libera dei beni che si è provveduto a bloccare. A fare il punto della situazione è la Cassazione, per mezzo della sentenza pubblicata lo scorso 29 maggio, n. 23550/2019, attraverso la quale i giudici hanno accolto un ricorso avanzato dall’indagato. A fronte di un reato ipotizzato di falsa comunicazione ex articolo 5 septies del decreto legge 167/90, introdotto dalla legge 186/14 sulla collaborazione volontaria con il Fisco, non arriva però l’automatica configurazione di reato ai fini dell’autoriciclaggio, perché mediante l’apparente regolarizzazione dei beni con la denuncia della collaborazione volontaria col Fisco si consente all’Erario di di venire a conoscenza della situazione e, quindi, di tenerne conto per il ricalcolo di imposte, sanzioni e interessi.