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20/06/2019 - EVASIONE FISCALE, NON È SUFFICIENTE LA PRESUNZIONE PER UNA CONDANNA
La lotta all’evasione fiscale rappresenta ormai una delle priorità assolute per il nostro Paese e, più in generale, per il Fisco anche a livello internazionale. Sono sempre più frequenti le collaborazioni fra diversi enti, nazionali e sovranazionali, per far sì che il rispetto delle regole in materia fiscale possa finalmente diventare la norma. Ad ogni modo, però, è assolutamente necessario, nelle attività di controllo e di sanzione dei casi di evasione, seguire pedissequamente le indicazioni fornite dalle norme in vigore. Un chiarimento molto importante in tal senso arriva dalla voce autorevolissima della Corte di Cassazione che, attraverso la sentenza n. 25976 del 12 giugno 2019 sottolinea come un’eventuale condanna per evasione fiscale non può essere accertata per mezzo dei calcoli effettuai dall’amministrazione finanziaria in sede amministrativa, per cui tale condanna è destinata a venir meno se fondata unicamente sulle presunzioni tributarie di ricavi in nero. È infatti esclusivamente del giudice penale il compito di accertare e determinare l’ammontare della spesa evasa mediante una verifica che può addirittura essere in contraddizione con quella realizzata al cospetto del giudice tributario; le presunzioni legali delle norme tributarie, che conservano un innegabile valore a livello indiziario, non costituiscono di per sé fonte di prova di un eventuale illecito posto in essere dal contribuente, in quanto, come detto, sarà poi il giudice penale a valutare l’esistenza eventuale della condotta criminosa.