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15/04/2016 - COMODATO D’USO: IMU-TASI-CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

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Il Dipartimento delle Finanze, con la nota n. 8876 dell’8 aprile 2016, ha affermato che, ai fini della riduzione IMU e TASI del 50% nel caso di contratti verbali di comodato con genitori e figli, l'agevolazione decorre dalla data di conclusione del contratto. Il contratto di comodato di un immobile può essere redatto per iscritto oppure verbalmente. In questo secondo caso, non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua validità, ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo alle Entrate se si vuole ottenere la riduzione di IMU e TASI al 50% per i comodati stipulati con genitori e figli. Il contratto di comodato di un immobile può essere redatto per iscritto oppure verbalmente. In questo secondo caso, non è obbligatorio registrarlo ai fini della sua validità, ma la legge di Stabilità 2016 impone di registrarlo alle Entrate. Il Dipartimento delle finanze, in una prima interpretazione fornita con la nota n. 2472 del 29 gennaio 2016, chiariva come registrare i contratti di comodato verbali già in essere, beneficiando fin dal 1° gennaio 2016 dello sconto del 50% su IMU e TASI per le case date in comodato ai genitori o ai figli. A tal fine, i contratti dovevano essere registrati entro il 1° marzo 2016 (60 giorni dopo il 1° gennaio). Ora, con la nota n. 8876 dell’8 aprile 2016, il Def afferma esplicitamente che, per quanto riguarda la registrazione dei contratti verbali di comodato, la nota 2472 del 29 gennaio 2016 è «da intendersi superata» e la regola da seguire è quella indicata nella Risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016. Pertanto, l’agevolazione IMU-TASI decorre dalla data di conclusione del contratto. Se, quindi, un contratto di comodato verbale tra padre e figlio è stato concluso il 1° gennaio 2016 (anche se la registrazione avviene dopo due o tre mesi) il bonus IMU-TASI decorrerà dal 1° gennaio.