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01/07/2016 - QUADRO RA UNICO 2016: QUALI REDDITI INDICARE

Chi possiede un terreno deve dichiarare il reddito agrario e il reddito dominicale. Il reddito dominicale, che deriva dalla titolarità della piena proprietà o di altro diritto reale, deve essere dichiarato indipendentemente dall’effettiva coltivazione del fondo, ad esempio: il proprietario di un terreno concesso in locazione a un coltivatore diretto, dovrà dichiarare solo il reddito dominicale. Per i terreni non affittati, il reddito dominicale non rileva ai fini della determinazione del reddito fondiario per effetto dell’assolvimento dell’imposta IMU; il reddito di tali terreni andrà calcolato considerando solo il reddito agrario. Il reddito agrario, rappresenta il reddito derivante dall’attività agricola esercitata sul fondo ai sensi dell’articolo 32 Tuir; tale reddito deve essere dichiarato da chi materialmente coltiva il fondo, se diverso dal proprietario. Il quadro RA deve essere compilato: dal titolare della piena proprietà del terreno; in questo caso vengono dichiarati il reddito dominicale ed il reddito agrario. Nell’ipotesi di fondo locato andrà dichiarato solo il reddito dominicale ovvero il canone percepito secondo quanto sotto evidenziato; dal titolare di altro diritto reale sul fondo quali l’usufrutto; l’uso, l’enfiteusi, la servitù prediale , diritto di superficie; dall’affittuario limitatamente al reddito agrario e in proporzione ai giorni di effettiva conduzione del fondo; dai conduttori legati da rapporto di associazione limitatamente al reddito agrario e proporzionalmente ai giorni di effettiva conduzione del fondo; dal titolare di impresa agricola individuale (anche in forma di impresa familiare) limitatamente, se non pieno proprietario, al reddito agrario. Nei casi di conduzione associata (mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione), il reddito agrario concorre alla determinazione del reddito imponibile in base alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. In presenza di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e di fatto, il socio dovrà dichiarare il reddito prodotto dalla società nel quadro RH per la quota di sua spettanza. Non sono tenuti alla compilazione del quadro RA: il nudo proprietario, a meno che non coltivi direttamente il fondo e limitatamente al reddito agrario; chi possiede fondi pertinenza di fabbricati (giardino dell’abitazione); chi possiede i terreni sui quali sono insiti parchi e giardini a condizione che: dal loro utilizzo non derivi alcun reddito; siano riconosciuti di pubblico interesse dal Ministero dei Beni Culturali e siano aperti al pubblico; chi coltiva il fondo nelle forme previste dal Libro V del codice civile (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di fatto); in questo caso il reddito spettante a ciascun socio è considerato reddito di partecipazione e deve essere dichiarato nel quadro RH; chi possiede terreni che non si trovano nel territorio italiano o sono dati in affitto per usi non agricoli; in questi casi i redditi prodotti, dovranno essere dichiarati nel quadro RL (Altri redditi).