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23/07/2019 - OK ALL’EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO SENZA IVA PER I FORFETARI
La disciplina di quel variegato universo che è rappresentato dalla dicitura “partita Iva” non è sempre di facile interpretazione: esistono infatti diverse casistiche e numerose categorie diverse ricomprese in quella principale, e per ogni caso bisogna fare riferimento a norme precise che differiscono in maniera anche sensibile a seconda della sotto-categoria di riferimento. Un mondo a parte, in un certo senso, è poi quello dei regimi forfetari, che possono contare su alcuni benefici importanti ma che sono soggetti altresì a determinate limitazioni previste dalle norme in vigore. Nei giorni scorsi l’intervento dell’Agenzia delle Entrate è giunto proprio in tal senso, per chiarire la possibilità per i forfetari di ricorrere a uno strumento particolare: il dubbio era se tali contribuenti potessero o meno emettere note di credito anche se nella fattura originaria non fosse stata applicata l’Iva. Il chiarimento delle Entrate è arrivato mediante la risposta 227 pubblicata in data 11 luglio 2019, relativa a un caso specifico. L’Agenzia fa notare come la fattispecie dell’accordo transattivo rientra nella categoria degli “eventi “simili” di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972 per i quali è possibile emettere una nota di variazione. Nella risoluzione del 31 marzo 2009, n. 85 era stato specificato che l’articolo 26, secondo comma, riferendosi anche alle figure “simili” alle cause “di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione”, permette un'accezione ampia delle ragioni per le quali un'operazione fatturata può venir meno in tutto o in parte o essere ridotta nel suo ammontare imponibile; la cosa importante è che la variazione e la sua causa vengano registrate a norma degli articoli 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.