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31/07/2019 - SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE SULLA FRANCHIGIA IVA
La Corte di Giustizia UE provvede a chiarire alcune situazioni relative ad un tema particolare, mediante una recente sentenza, per la precisione quella depositata il 29 luglio 2019, causa C-388/18. La Corte afferma infatti che, in relazione alla verifica della soglia d'accesso al regime di franchigia Iva per le piccole imprese, il soggetto che applica il regime del margine deve tenere conto del totale dei corrispettivi conseguiti, al netto dell'imposta, e non soltanto dell'utile delle cessioni. Inoltre, in controtendenza con le disposizioni indicate dalle norme italiane, non esiste incompatibilità tra il regime del margine sui beni usati e il regime forfetario. Attraverso l’interpretazione letterale di quanto contenuto all’articolo 288, la Corte dice che è necessario prendere in considerazione l'importo delle cessioni e delle prestazioni «soggette a imposizione» in quanto tali, indipendentemente dalle modalità di tassazione; la disposizione non richiede neppure che le cessioni e le prestazioni debbano essere interamente soggette a imposizione; inoltre, si desume che, secondo la normativa dell’Unione, i due regimi speciali in esame possono essere applicati congiuntamente dal soggetto passivo, mentre nella normativa italiana, i soggetti che applicano il regime speciale del margine non possono avvalersi del regime forfetario, a meno che non abbiano previamente optato, come chiarisce la circolare dell’agenzia delle entrate n. 9/2019, per il regime normale per l’intera attività.