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01/08/2019 - L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DEVE VAGLIARE I DOCUMENTI DELLE ALTRE P.A.

Il concetto di cooperazione fra enti e istituzioni rappresenta indubbiamente uno degli strumenti più importanti degli ultimi anni nella lotta a fenomeni come l’evasione e l’elusione fiscale, con collegamenti importanti anche con altre tipologie di reato, uno fra tutti quello di riciclaggio. E sempre nell’ambito di questa ormai irrinunciabile ricerca di collaborazione è arrivata l’ordinanza n. 15147 del 3 giugno 2019 da parte della Corte di Cassazione, con cui si evidenzia come l’amministrazione finanziaria è chiamata a prendere posizione e a pronunciarsi in relazione ai documenti posseduti da qualsiasi altra amministrazione pubblica: fondamentale è che sia effettivamente a conoscenza della circostanza di tale possesso. La vicenda che ha originato l’intervento della Cassazione riguarda il fatto che la Commissione tributaria regionale, in linea con la decisione di primo grado, aveva ritenuto che, non potendosi contestare che sia l'Agenzia delle dogane che l'Agenzia delle entrate facessero parte della stessa amministrazione finanziaria, l'art.6, co. 4, della legge 212/2000 imponeva la cooperazione fra le diverse articolazioni, anche al fine dell'acquisizione d'ufficio di documentazione già in possesso di una delle due. Non essendo contestato che la documentazione richiesta alla contribuente fosse in possesso dell'Agenzia delle dogane, la sentenza di primo grado, secondo la Ctr, era da considerarsi quindi corretta. Il ricorso per cassazione proposto dalle Entrate, sostenendo che l'obbligo di acquisizione della documentazione presso distinta amministrazione, quale doveva considerarsi l'Agenzia delle dogane, avrebbe potuto profilarsi unicamente nel caso in cui il contribuente avesse formalmente comunicato l'esistenza di un contestuale controllo operato sulla contribuente da parte dell'Agenzia delle dogane e dunque il possesso della documentazione richiesta da parte di tale articolazione. In caso contrario, l'Agenzia delle entrate non avrebbe potuto avere conoscenza del controllo delle dogane e dunque del possesso della documentazione. La Cassazione ha dunque poi ritenuto il ricorso fondato.