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07/08/2019 - IL LIEVE RITARDO NEL PAGAMENTO DI UNA RATA È CONSIDERATO SCUSABILE
Esistono delle misure a beneficio dei cittadini per venir loro incontro in determinate situazioni oggettivamente complicate, come può essere ad esempio il pagamento di una somma importante che non può essere versata per intero da chi non ha disponibilità economica immediata; tali possibilità e tali strumenti soggiacciono a certe regole che però devono essere rispettate da chi se ne serve, e tra tali obblighi sicuramente uno dei principali è quello relativo al rispetto delle scadenze fissate. Proprio al rispetto dei termini previsti per legge al cospetto di un pagamento è riconducibile una vicenda accaduta qualche settimana fa e che riguarda nello specifico una contribuente che aveva pagato in ritardo una rata del piano di rateazione accordatole: tale evento aveva avuto come conseguenza la decadenza del beneficio con l’iscrizione a ruolo dell’imposta dovuta nella sua totalità, con tanto di sanzioni e interessi. La decisione di primo grado, che aveva rigettato il ricorso presentato dalla contribuente, è stata tuttavia ribaltata dalla sentenza depositata in data 30 maggio 2019 dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3344/2019, con la quale si chiarisce che “Commette errore scusabile senza perdere il beneficio della rateizzazione il contribuente che, ricorso ad un piano di rateazione, abbia versato con lieve ritardo di quattro giorni una rata. non può, pertanto, nei suoi confronti, applicarsi la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente irrogazione sanzionatoria”. In definitiva, quindi, un ritardo di lieve entità relativo al pagamento di una singola rata non può avere come conseguenza la decadenza del piano di rateazione nella sua interezza, come previsto tra l’altro anche dalle norme di cui al dl n. 98/2011 e alla legge 23/2014, articolo 6, comma 5.