click 453
08/08/2019 - CONDOMINIO: SCONTO ECOBONUS E SISMABONUS DA AUTORIZZARE DALL’ASSEMBLEA
Lo strumento delle detrazioni fiscali rappresenta indubbiamente una delle soluzioni più richieste e diffuse tra i contribuenti italiani, consentendo a moltissimi individui e a tante famiglie di recuperare somme anche importanti di denaro, ovviamente laddove tale possibilità è prevista dalle norme vigenti. È possibile però, come soluzione alternativa alle detrazioni fiscali in relazione all’ecobonus e al sismabonus, beneficiare di uno sconto in fattura: nei casi in cui tale alternativa riguardi gli edifici condominiali, la comunicazione per l’applicazione di questa richiesta deve essere effettuata dall’amministratore di condominio, anche se la scelta deve risultare dal verbale di assemblea condominiale. Per avere un’idea chiara di tale questione è essenziale fare riferimento al combinato di quel che si legge nel Provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 660057/2019 e di quanto disposto dall'art. 1135 del c.c.; qualora si permettesse all’Amministratore di agire in maniera autonoma e diretta nella richiesta sopra indicata, quindi nell’optare per lo sconto in fattura al posto delle detrazioni fiscali, si consentirebbe la violazione del principio dell’autonomia decisionale/assembleare riconosciuto alle famiglie che dimorano nello stabile condominiale interessato. Nel caso in cui ci si trovi al cospetto si di interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, il relativo adempimento comunicativo andrà eseguito dall'amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. L'art. 1135 del c.c. definisce, invece, le principali competenze dell'assemblea condominiale, tra cui vi rientrano la conferma dell'amministratore e dell'eventuale sua retribuzione; l'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione; le opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori.