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29/08/2019 - ECOBONUS, NOVITÀ PER I CONTRIBUENTI CON REGIME FORFETTARIO

Quello delle Partite Iva rappresenta un microcosmo davvero numeroso e composito all’interno dell’universo contributivo italiano: tale gruppo rappresenta di sicuro quello attorno al quale si sono sviluppate le maggiori discussioni, visto anche le tante ambiguità che caratterizzano persino diritti e doveri dei lavoratori riconducibili a tale categoria, spesso alle prese con ingiustizie e irregolarità anche abbastanza vistose. Ora, un sottogruppo particolare è quello di coloro che agiscono in regime forfettario i quali, come è noto, non possono beneficiare di detrazioni e deduzioni Irpef riconosciute per spese personali o oneri sostenuti per familiari fiscalmente a carico, in conseguenza de fatto che tali lavoratori non sono soggetti ad imposta sul reddito delle persone fisiche bensì ad imposta sostitutiva. Tuttavia emerge una situazione particolare: se l'Agenzia delle Entrate ammette il contribuente forfettario all'opzione per la cessione del credito a fronte delle spese che darebbero «teoricamente» diritto alla detrazione Irpef per oneri relativi agli interventi di riqualificazione energetica (cosiddetto ecobonus), allora, in applicazione della proprietà transitiva, a fronte delle stesse spese questi è ammesso anche allo sconto diretto in fattura. Quindi. Se al posto della detrazione un contribuente è ammesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura e se il contribuente forfettario, pur non potendo nella pratica beneficiare della detrazione, è stato ammesso alla cessione del credito, conseguenza logica è che questi sia ammesso anche alla possibilità di opzione per lo sconto.