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02/09/2019 - CEDOLARE SECCA LOCALI COMMERCIALI SOLO SE NUOVO CONTRATTO

Con la Risposta n. 364 l’Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello in merito alla possibilità o meno di applicare la cedolare secca in presenza di cessione di un contratto stipulato prima del 2019. L’Agenzia ricorda che il regime della cedolare secca “… non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”. La circostanza riportata dall’istante che “… la nuova società srl unipersonale è subentrata nel contratto di locazione già in essere” non può essere assimilabile alla stipula di un nuovo rapporto di locazione. Inoltre, l’Agenzia cita in merito l’articolo 36, comma 1 della legge n. 392/1978 e la sentenza della Corte di Cassazione n. 9486/2007, dove si chiarisce che la cessione del contratto di locazione, contestuale alla cessione dell'azienda, è qualificabile come cessione "ex lege" del medesimo contratto di locazione. E in caso di subentro “ex lege” l’unico adempimento fiscale è la comunicazione all’Agenzia delle Entrate della successione nella posizione del conduttore. Pertanto, l’originario contratto di locazione, stipulato nel 2014, continua a svolgere i suoi effetti anche in relazione al nuovo conduttore, senza necessità della risoluzione del contratto e della stipula di un nuovo contratto di locazione. L’Agenzia conclude che l’istante non può beneficiare dell’agevolazione della cedolare secca, tenuto conto che risulta in corso un contratto non scaduto e già esistente alla data del 15 ottobre 2018.