Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 798 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

07/07/2016 - CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI: CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE

Img

Molti contribuenti si trovano alle prese con la corretta determinazione dei canoni di locazione, in quanto spesso ci si trova nella condizione di non aver percepito tali redditi. I canoni di locazione tassati ma non percepiti e accertati con procedimento giurisdizionale e convalida di sfratto danno diritto ad un credito d'imposta. L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare. Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti. L’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato. Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine
ordinario di prescrizione decennale. Qualora, il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso