06/09/2019 - CESSIONE DEL SISMA-BONUS IN CASO DI PERMUTA
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello 354 del 30 agosto 2019, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla cessione del sisma-bonus. In base alla domanda posta dall’istante l’Agenzia si è espressa dicendo che è possibile beneficiare della detrazione cd. sisma-bonus in caso di permuta ed è possibile cedere il credito, fermo restando gli obblighi e le restrizioni previste in caso di vendita. Nello specifico, nell'interpello in esame l’istante ha trasferito a titolo di permuta un immobile ad uso abitativo ad un'impresa di costruzione che, dopo aver demolito e ricostruito, cederà loro due nuove unità immobiliari, e quindi si è chiesto se può fruire del sisma bonus anche nell’ipotesi di acquisizione dell’unità immobiliare da un'impresa di costruzione tramite un contratto di permuta e se è possibile poi cederlo. L'Agenzia delle Entrate ha ricordato come per molti aspetti la permuta sia paragonabile a una vendita pertanto l'istante può fruire del sisma-bonus. Con riferimento alla cessione del credito è stato chiarito che per “soggetti privati” cessionari devono intendersi i soggetti “diversi dai fornitori”, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo.