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11/09/2019 - IMPRESE, NIENTE AGEVOLAZIONI PER CASE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

Per gli immobili di interesse storico-artistico che appartengano ad una società di capitali (o ad una azienda), il reddito complessivo, da qualsiasi fonte proveniente, deve considerarsi reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 43 del tuir n.917/1986 e tassato di conseguenza. In linea con quanto appena detto, in tema di imposte sui redditi, il beneficio introdotto dall'art. 11 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991, concerne la determinazione del solo reddito fondiario non si applica agli immobili d'interesse storico ed artistico strumentali all'esercizio di attività d'impresa: a stabilirlo è stata la Commissione tributaria regionale del Lazio, mediante la sentenza n. 3396 depositata in segreteria il 16 maggio del 2019. Le agevolazioni che vengono riconosciute ai fabbricati di interesse storico non possono dunque essere estesi ai redditi di impresa. La natura stessa di tale beneficio sembra dover essere in grado di fugare qualsiasi dubbio in merito, poiché integra un risparmio di imposta, e conseguentemente un reddito per il contribuente, trovando giustificazione nel suo essere correlato a un esborso; per quel che concerne invece l’attività di impresa i costi sostenuti per i suddetti beni sono deducibili, per cui si traducono in un vantaggio. L’agevolazione fiscale in oggetto no può interessare gli immobili di interesse storico-artistico che siano anche strumento per l’esercizio di attività di impresa, secondo quanto indicato tra l’altro anche dalla sentenza n. 346/2003 della Corte Costituzionale.