27/09/2019 - IN CASO DI EVASIONE POSSIBILE PROCEDERE AL SEQUESTRO DEL MARCHIO
Arriva dalla Corte di Cassazione una sentenza di grande interesse che riguarda il marchio aziendale e che rientra nel delicatissimo campo dell’evasione fiscale. In particolare, mediante la sentenza n. 38952 dello scorso 23 settembre, i giudici hanno chiarito che, in materia di confisca per equivalente, la «disponibilità» del bene, quale presupposto del provvedimento, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà. In sostanza, gli Ermellini chiariscono come è possibile procedere al sequestro del marchio nel caso in cui ci sia un’indagine per evasione fiscale a carico del titolare: la sentenza sopra citata ha origine da un vicenda particolare, con un imprenditore che si era macchiato di omessa dichiarazione ed emissione di fatture false. Il soggetto in questione aveva provveduto a trasferire la formale intestazione alla società, di fatto di sua proprietà, allo scopo di «occultare la riconducibilità del marchio e della licenza» a sé medesimo, in quanto «debitore nei confronti dell'Erario», continuando tuttavia a gestire e a sfruttare il marchio godendo dei frutti derivanti dal suo utilizzo.