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07/10/2019 - CONFISCA PER EQUIVALENTE: OK AL COINVOLGIMENTO DI VECCHI BENI
In linea con quanto già affermato dalle Sezioni Unite al riguardo nel 2009, per effetto della sentenza n. 38691, con cui veniva evidenziato come non ci siano limiti di natura temporale per quel che concerne la confisca per equivalente, la Cassazione ha recentemente ribadito tale condotta. Mediante la sentenza 40071 datata 1 ottobre 2019, infatti, i giudici hanno rimarcato come sia da considerarsi assolutamente legittimo il sequestro che abbia come finalità, per l’appunto, la confisca del bene per equivalente, anche in relazione a quei beni che il presunto evasore avrebbe provveduto ad acquistare antecedentemente alla commissione di detto reato. I beni acquistati dal soggetto molto tempo prima sono a pieno titolo aggredibili: la confisca, di conseguenza, può interessare beni che, non solo non hanno alcuna relazione con la pericolosità individuale del reo, ma anche quelli che non hanno alcun collegamento diretto col reato singolo. Tutto ciò ha una sua logica nel fatto che la ratio dell’istituto è quella di privare il reo in esame di qualsivoglia beneficio economico legato all’illecito, anche al cospetto dell’impossibilità di aggredire l’oggetto principale: la convinzione è quella che agisca una capacità dissuasiva e disincentivante attraverso, per l’appunto, lo strumento della confisca.