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10/10/2019 - DIRITTO AI CREDITI FISCALI PER IL CONTRIBUENTE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE
Un recente intervento della Corte di Cassazione ha fornito spiegazioni e chiarimenti di grande interesse in materia fiscale: mediante l’ordinanza n. 25288 del 9 ottobre 2019, infatti, i giudici hanno affermato che «In caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva è consentita l'iscrizione a ruolo dell'imposta detratta e la consequenziale emissione di cartella di pagamento, potendo il Fisco operare, con procedure automatizzate, un controllo formale che non tocchi la posizione sostanziale della parte contribuente e sia scevro da pro?li valutativi e/o estimativi nonché da atti di indagine diversi dal mero raffronto con dati ed elementi dell'anagrafe tributaria, ai sensi degli artt. 54-bis e 60 del dpr n. 633 del 1972, fatta salva, nel successivo giudizio di impugnazione della cartella, l'eventuale dimostrazione, a cura del contribuente, che la deduzione d'imposta, eseguita entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, riguardi acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad Iva e finalizzati a operazioni imponibili». In sostanza, quindi, la Cassazione afferma che il contribuente potrà portare in detrazione il proprio credito fiscale l’anno successivo, e potrà farlo inoltre senza la necessità di ricorrere all’istanza di rimborso dell’imposta, nel caso di omessa dichiarazione: va altresì aggiunti che in tal caso, il medesimo contribuente avrà diritto pure agli interessi.