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14/10/2019 - CARTA CARBURANTE, INTERVENTO DELLE ENTRATE

Lo scorso 11 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a chiarire una questione che interessa molti contribuenti, in particolare in merito a una casistica specifica legata al rapporto con l’azienda con la quale hanno rapporti di lavoro. In particolare, mediante la risposta n. 412 risalente, come detto, alla data dell’11 ottobre 2019, le Entrate chiariscono che “Per la vendita del carburante ai propri dipendenti a fini privati, sulla base di contratti di somministrazione sottoscritti con gli stessi e con i fornitori, è sufficiente registrare il corrispettivo nell'apposito registro, con riferimento alla data in cui viene riscosso mediante addebito nella busta paga.” L’Agenzia poi evidenzia come, in riferimento all’importantissima novità rappresentata dal nuovo adempimento consistente nella memorizzazione elettronica e nella conseguente trasmissione telematica dei corrispettivi, con cui si provvede ad abbandonare scontrini e ricevute, «L'istante che, senza gestire direttamente impianti di distribuzione ad alta automazione, in forza di un contratto di netting somministri carburanti per autotrazione ai dipendenti del proprio gruppo, ferma l'annotazione nel relativo registro Iva, non ha obbligo di memorizzare ed inviare telematicamente i relativi corrispettivi». Rimane però qualche dubbio in merito all’inquadramento ai fini Iva delle operazioni riconducibili a quelle indicate nel tema in oggetto, poiché nella recente sentenza 15/5/2019, causa C-235/18, la Corte ha statuito che la messa a disposizione di carte carburante da parte di una società madre alle proprie controllate, la quale consenta a queste ultime il rifornimento di carburante, non costituisce cessione di beni, bensì un servizio di concessione di credito esentato dall'Iva.