16/10/2019 - CESSIONI INTRACOMUNITARIE SOTTOPOSTE A MAGGIORI CONTROLLI
La Corte di Cassazione fornisce, con motivazioni che occupano una trentina di pagine, importantissimi chiarimenti nell'evidenziare e confermare la responsablità di natura penale di un imprenditore che usufruisce del regime di margine anche senza la presenza dei requisiti previsti dalle leggi in vigore. L'utilizzo illegittimo del sopracitato regime di margine da parte di un rappresentante di azienda configura il rischio di incappare in una condanna per frode fiscale, fermo restando che poi il sequestro dei beni avverrebbe prima sui beni della società e solo successivamente su quelli del manager in questione; va però anche considerato che colui che di fatto provvede all'amministrazione della società schermo rischia di essere individuato, e di conseguenza punito, come la mente dell'affare illecito. I giudici ribadiscono quindi come, affinchè si configuri una dichiarazione fraudolenta per mezzo di artifici, serve che si verifichi una condotta caratterizzata da quella che viene definita una particolare insidiosità legata all'utilizzo di artifici aventi come obiettivo quello di rendere difficoltoso l'accertamento di un'eventuale falsità a livello contabile.