11/07/2016 - IMMOBILI INAGIBILI: ECCO COME DICHIARARLI
Il contribuente che possiede degli immobili inagibili può richiedere l’aggiornamento al catasto per rideterminare l'imposta dovuta nella dichiarazione dei redditi. Gli immobili vanno dichiarati nel quadro B, ma se sono inagibili si ha il diritto di aggiornare la rendita catastale, nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti); o per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione). La procedura catastale consiste nell’inoltro ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall’attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l’anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Coloro che hanno attivato tale procedura, devono: indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari; dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta. Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari. L’obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l’immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l’inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l’evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2015 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità; un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell’immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.