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06/11/2019 - DONAZIONI, CHIARIMENTI SUL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DA PARTE DELLE ENTRATE

L'istituto della donazione può essere erroneamente considerato, dai non addetti ai lavori o dai contirbuenti che non hanno mai avuto occasione o modo di confrontarsi con esso, come scevro da qualsiasi obbligo di natura fiscale: in realtà esistono anche in tale situazione degli oneri precisi e delle condizioni da rispettare con grande attenzione, secondo quelle che sono le normative vigenti. Proprio in relazione all'argomento citato è arrivata una risposta dell'Agenzia delle Entrate, la n. 464 del 4 novembre 2019, con cui si provvede a chiarire una situazione specifica: il donatario fiscalmente residente in Danimarca, che acquisirà a seguito di donazione degli immobili siti in Italia sarà tenuto a corrispondere l'imposta sul reddito e a presentare la dichiarazione dei redditi come soggetto non residente. Nel caso di specie, il donante è residente in Italia, ragion per cui l'imposta viene applicata a tutti gli atti liberali, compresi quelli che hanno ad oggetto beni non presenti nel territorio dello Stato, in linea con la regola della «worldwide taxation». L'atto di donazione dovrà necessariamente scontare l'imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell'immobile e l'imposta catastale, nella misura dell'1% del valore dell'immobile. Inoltre, per le donazioni di beni immobili per i quali il donatario possiede i requisiti per fruire delle agevolazioni «prima casa» le imposte ipotecaria e catastale saranno corrisposte nella misura fissa di 200 euro ciascuna.