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12/11/2019 - DEDUZIONI, SPORT E SPETTACOLO SONO DIVERSI

L'articolo 100, comma 2, lettera g) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (si tratta del Teso Unico delle Imposte sui Redditi) afferma che sono deducibili "Le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo". Tale normativa, per quanto fortemente inclusiva, non comprende le associazioni sportive dilettantistiche perché, semplicemente, l'attività sportiva non può essere riconducibile in maniera esclusiva alle attività legate al settore dello spettacolo. Di conseguenza non sono deducibili quelle erogazioni liberali destinate a restaurare o potenziare le infrastrutture a beneficio delle associazioni sportive dilettantistiche, neanche se derivanti da associazioni che svolgono attività di gestione, concessione o affidamento dei impianti sportivi senza fini di lucro.