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14/11/2019 - SONO CONSIDERATE “NON EMESSE” LE FATTURE ELETTRONICHE SCARTATE
Tra i vari strumenti a disposizione delle autorità competenti in materia fiscale, particolare importanza hanno le comunicazioni rese dall’Agenzia delle Entrate: a tal proposito, segnaliamo il principio di diritto n. 23 rilasciato in data 11 novembre 2019, con il quale le Entrate evidenziano come, n base al provvedimento del 30/4/2018, «la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al fine scartato dal Sdi si considerano non emesse» (al riguardo, si ricorda che, con circolare n. 13/2018, è stata fatta salva la riemissione entro cinque giorni dalla notifica dello scarto). In tal caso, si rendono applicabili per ciascuna violazione, in primo luogo, le sanzioni previste dall'art. 6 del dlgs n. 471/97, tra cui: la pena pecuniaria dal 90 al 180% dell'imposta, con un minimo di 500 euro, qualora la violazione riguardi operazioni imponibili; la pena pecuniaria da 250 a 2.000 euro quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'imposta. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, ricorda che per quel che concerne le violazioni poste in essere nel primo periodo di applicazione della normativa sulla fattura elettronica obbligatoria mediante Sdi, le sanzioni di cui sopra non vengono applicate qualora la fattura sia stata emessa entro il termine per la liquidazione periodica di competenza; si applicano tuttavia nella misura ridotta dell'80% nel caso in cui l'adempimento viene eseguito entro il termine per la liquidazione del periodo successivo.