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13/07/2016 - REDDITI DA ATTIVITA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE: QUADRO RL DEL MODELLO UNICO 2016

Il Quadro RL del Modello UNICO 2016 deve essere utilizzato per dichiarare i redditi derivanti da attività sportiva dilettantistica. Si tratta della Sezione II-B: attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche. Nella sezione in oggetto devono essere indicati i redditi relativi a: 1. indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e i compensi percepiti dai direttori artistici e dai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale rese in favore di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche (art. 1, comma 299 della legge 27 dicembre 2006, n. 296); 2. indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi percepiti per l’esercizio di attività sportive dilettantistiche erogati dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali, dall’unione nazionale per l’incremento delle razze equine (Unire), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto; 3. collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, di federazioni sportive nazionali, alle discipline associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (art. 90 comma 3, lett. a) della L. 27 dicembre 2002 n. 289 e art. 35, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14). Con Risoluzione n. 38/E/2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti su alcuni aspetti connessi alle associazioni sportive dilettantistiche. Per tali redditi vige il limite pari a euro 28.158,28 sotto il quale, nell’ipotesi in cui tale reddito sia la sola e unica fonte di reddito del contribuente, non è necessario compilare la dichiarazione. Per i compensi dichiarati nella presente sezione, è prevista una particolare modalità di tassazione: fino a euro 7.500 vi è esenzione (non è dovuta l’Irpef); da euro 7.501 a euro 28.158,28 viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23%; oltre euro 28.158,28 viene applicata ritenuta a titolo d’acconto del 23%.