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21/11/2019 - SOGGETTI EXTRA-UE, NIENTE LIQUIDAZIONE DI GRUPPO

Molte situazioni in ambito economico e fiscale devono essere inquadrate in maniera diversa tenendo conto di un criterio di fondamentale importanza, ossia il fatto che siano o meno riconducibili alla materia comunitaria: le regole e le leggi esistenti infatti a livello europeo presentano differenze sostanziali se rapportate ai Paesi extra-UE. Di recente un intervento dell'Agenzia delle Entrate ha rimarcato tale concetto in relazione a un argomento specifico, ossia la liquidazione Iva di gruppo, e lo ha fatto mediante il principio di diritto 24/2019, con il quale ha provveduto a circoscrivere la sopra citata procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo ai soli soggetti che risiedono all'interno dell'Area dell'Unione Europea. La procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, disciplinata dall'art. 73,c. 3, del dpr 633/1972 e dalle disposizioni applicative presenti nel dm 13/12/1979, rappresenta un istituto di matrice comunitaria. Con la risoluzione n. 22/e/2005, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo trova applicazione anche per le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti previsti dal dm del 13/12/1979, modificato dall'art. 1, c. 1, lett. d), del dm 13/2/2017 e identificati ai fini Iva in Italia (stabile organizzazione; la nomina di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta). L'interpretazione fornita dalle Entrate, si legge, "Si è resa necessaria «al fine di evitare ogni profilo di incompatibilità della disciplina dell'Iva di gruppo con il diritto comunitario», con particolare riguardo alle norme del trattato sulla libertà di stabilimento che vieta discriminazioni a carico di soggetti comunitari non residenti nel Paese di destinazione della prestazione di un rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta".