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28/11/2019 - IMU E TASI 2019 PER IL CONIUGE SUPERSTITE CHE RISIEDE NELLA CASA EREDITARIA

I contribuenti sono chiamati alle casse lunedì 16 dicembre 2019 per il versamento del saldo IMU e TASI relativamente all’anno 2019. Si presenta con frequenza, e spesso genera incertezza, il caso in cui il coniuge superstite risieda nella casa in comunione ereditaria. Di fatto, l’esenzione delle imposte locali spetta solo se il diritto è realmente esercitato, ovvero solo se è il coniuge superstite continua ad abitare nell’immobile. Se invece il coniuge lascia l’abitazione, allora l’IMU e la TASI saranno divise tra tutti gli eredi in base alle quote di possesso dell’immobile. Pertanto, nel caso di IMU TASI coniuge superstite, si avrà: l’esenzione se il coniuge superstite abita l'immobile; sarà dovuto il versamento se il coniuge superstite lascia l'immobile agli eredi. In linea generale, le stesse regole in riferimento all’esenzione dall’imposta per la prima casa si applicano anche in caso di comproprietà da parte di eredi di un immobile nel quale continua ad abitare il coniuge superstite, in quanto titolare del diritto di abitazione previsto dalla legge. Il diritto di abitazione del coniuge in caso di successione è regolato dall’art. 540, comma 2, del Codice civile, in base al quale "A favore del coniuge è riservato l'usufrutto di due terzi del patrimonio dell'altro coniuge.". La norma stabilisce il diritto di continuare ad abitare la casa coniugale, se di proprietà Comune o del coniuge deceduto, anche in presenza di altri eredi, e anche in caso di rinuncia all’eredità.