29/11/2019 - VIOLAZIONI CATASTALI: TARDIVO ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE
Per le violazioni catastali l’Amministrazione Finanziaria ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è consumata la violazione per notificare l’atto di contestazione al soggetto obbligato. Pertanto se non notifica nei termini decade dal potere sanzionatorio. Di fatto, l’articolo 20 del D.lgs. n. 472/1997 dispone che: “l’atto di contestazione di cui all’articolo 16, ovvero l’atto di irrogazione della sanzione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso temine previsto per l’accertamento dei singoli tributi”. In materia catastale, poiché la violazione è correlata alla omessa presentazione della dichiarazione “Docfa di accatastamento” nel termine di trenta giorni, previsto dall’articolo 28, comma 1, del Regio decreto-legge n. 652/1939, (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), per stabilire l’anno in cui si concretizza la violazione, risulta determinate calcolare con esattezza il suddetto termine. Si ricorda che, qualora l’obbligo dell’accatastamento grava su più soggetti, obbligati in solido, e l’Agenzia delle Entrate ha eseguito tempestivamente, nei confronti di uno solo di essi, la notifica dell’atto di contestazione, il termine di cui al primo comma dell’articolo 20 viene prorogato di un altro anno nei confronti degli altri soggetti.