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09/12/2019 - STUDIO A CASA E DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE, INTERVIENE LA CASSAZIONE

L’evoluzione del mondo del lavoro reca con sé importanti novità anche riguardo agli spazi in cui dipendenti e/o professionisti esercitano la propria attività, e va da sé che intervengano anche nuove questioni a livello legale e normativo che devono essere adeguatamente affrontate e regolamentate. Un dubbio che spesso riguarda chi lavora da casa è la possibilità di usufruire della deduzione dei costi per lo studio casalingo: a tal proposito, si è di recente pronunciata la Corte di Cassazione che, mediante l’ordinanza n. 31 621 datata 4 dicembre 2019, ha chiarito alcuni punti. In sostanza, gli Ermellini affermano che non è prevista la deduzione delle spese della casa adibita a studio da parte del professionista qualora lo stesso abbia anche un altro ufficio. La deducibilità, infatti, deve intendersi condizionata al fatto che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio della professione. La Cassazione ha perciò provveduto a respingere il ricorso avanzato da un avvocato in merito, dando ragione alla posizione assunta dalla Commissione tributaria regionale: secondo i giudici, infatti, a decisione della Ctr risulta aver fatto corretta applicazione della norma, escludendo che il contribuente potesse dedurre il 50% della rendita o del canone di locazione dell'immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione ed ufficio), poiché lo stesso disponeva di altro immobile, adibito esclusivamente all'uso professionale e non a quello abitativo, a nulla rilevando che alcuni locali fossero locati ad altri professionisti.