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11/12/2019 - NON SI PUÒ CONTRASTARE IL REDDITOMETRO

Uno dei protagonisti indiscussi della scena fiscale italiana dell’ultimo periodo è sicuramente il redditometro, strumento di grande importanza per consentire all’amministrazione finanziaria di effettuare valutazioni in materia sui contribuenti: ed è proprio legata al redditometro una recente sentenza, di sicuro interesse, della sezione tributaria della Cassazione, datata 5 dicembre 2019, la n. 31782. in particolare, i giudici hanno affermato che il contribuente coniugato in separazione non può invocare il criterio della famiglia fiscale per andare in contrasto , per l’appunto, con quanto emerso dall’esame del redditometro: tale contribuente, difatti, è chiamato a dimostrare eventualmente che il guadagno presunto dalle Entrate non esiste oppure è diverso, ma senza fare ricorso a parametri che, nella sostanza, sono considerati solo ipotetici. Il ricorso presentato contro l’interessato da parte dell’Agenzia delle Entrate è stato dunque, nel caso specifico, accolto: le Entrate avevano contestato la decisione di merito per non aver tenuto conto del regime di separazione dei beni della coppia, frutto di una scelta giuridica dei coniugi cui non si può negare riflesso fiscale, nonché per il ribaltamento dell'onere della prova in relazione al redditometro. Riguardo la suddetta decisione di merito, infatti, questa avrebbe contestato solo il mancato uso del criterio della famiglia fiscale che, se applicato, avrebbe potuto portare a un risultato diverso, dimostrando di aver fondato la motivazione su un risultato ipotetico e contrario alla valenza probatoria attribuita dalla legge al redditometro