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13/12/2019 - PRIMA CASA, BENEFICI CONCESSI SE IL TRASFERIMENTO AVVIENE ENTRO 18 MESI

Le agevolazioni e i benefici di natura fiscale previsti dal nostro ordinamento a favore dei contribuenti rappresentano indubbiamente degli strumenti di grande importanza, ma occorre naturalmente stare molto attenti nel verificare i requisiti previsti dalla legge e nel far sì che sussistano tutte le condizioni indispensabili affinché tali vantaggi possano poi trasformarsi in qualcosa di concreto. Qualche settimana fa è arrivata una sentenza della Corte di Cassazione che si riallaccia a quanto detto nelle righe precedenti e che riguarda, in particolar modo, i benefici legati all’abitazione principale: nello specifico, mediante la sentenza n, 28061 del 31 ottobre 2019, i giudici hanno chiarito un aspetto di notevole importanza, ossia che il mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni"prima casa", entro 18 mesi dall'acquisto, fa perdere il diritto al beneficio fiscale anche se il mancato trasferimento della residenza del contribuente è dovuto al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione sull’immobile stesso. In sostanza, quindi, il diritto riconosciuto al contribuente in merito alle agevolazioni previste per la prima casa è comunque subordinato a una condizione indispensabile, vale a dire il trasferimento effettivo della residenza nel comune in cui si trova l’immobile in questione, trasferimento da perfezionarsi, come detto, entro il tempo massimo di 18 mesi dall’acquisto.