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16/12/2019 - DETRAZIONI PER RIQUALIFICAZIONE NON APPLICABILI PER BENI MERCI

Lo strumento delle detrazioni fiscali rappresenta una soluzione molto spesso parecchio vantaggiosa per numerosi contribuenti: non sempre però tutti sono perfettamente a conoscenza delle norme che guidano tale strumento, anche perché può capitare che le norme stesse non siano sempre chiarissime e possano quindi determinare incertezze. Tra le detrazioni previste per legge, troviamo quelle riferite alle spese effettuate per la riqualificazione energetica e, a tal proposito, è da segnalare quanto affermato con la sentenza n. 275/2019 dalla sezione prima della Commissione tributaria provinciale di Bergamo, depositata il 23 maggio 2019 in segreteria. I giudici hanno infatti decretato che le detrazioni delle spese di riqualificazione energetica non possono essere applicate ai fabbricati imputabili come beni merci, ma allo stesso tempo hanno chiarito che non sono eventualmente applicate sanzioni in merito al caso specifico di riferimento (la vertenza riguarda un ricorso presentato avverso una cartella di pagamento con cui, le Entrate di Bergamo, liquidavano a norma dell'articolo 36-ter del dpr n.600/73 il modello Unico presentato per l'anno d'imposta 2013) per via dell’incertezza della norma.