Vai alla Home Page
Iscritto all'Albo CAF del Ministero delle Finanze n.00066




click 587 Originale Aumenta Aumenta PDF Stampa Indietro

20/12/2019 - NON È RESPONSABILITÀ DEL COMMERCIALISTA L’OMESSA REGISTRAZIONE DEI RICAVI

Non sempre è facile capire, specialmente quando si tratta di aziende, di chi è la responsabilità in merito ad alcune questioni: tali dubbi danno vita a situazioni ancor più delicate nel momento in cui sorgono problemi legati anche all’attribuzione di sanzioni da parte dei giudici per eventuali atteggiamenti contrari alla regole esistenti. A tal proposito, la terza sezione civile della Cassazione, mediante l’ordinanza n. 32459/2019 dello scorso 12 dicembre, evidenzia come Il commercialista non risarcisce perché è il cliente a dover provare l'omessa registrazione dei ricavi. Il contabile è tenuto a svolgere la prestazione entro il mandato ricevuto e senza l'onere di reperire informazioni ulteriori a quelle fornite dall'assistito, tenuto a dimostrare la consegna dei documenti. Il professionista, dal canto suo, svolge la sua prestazione entro i limiti del mandato ricevuto e non ha alcun onere di reperire informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dai clienti. In sostanza, quindi, l’onere di reperire informazioni in aggiunta rispetto a quelle che fornisce l’assistito non grava sul professionista, il quale ha come obbligo quello di svolgere la propria prestazione entro il mandato.