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13/01/2020 - FATTURE PRESSO I CLIENTI, SE C’È REATO VIA A CONFISCA AI DANNI DELL’IMPRENDITORE

Nel delitto previsto dall'art. 10 dlgs. 74/2000, allorquando l'importo dell'evasione sia stato determinato, è configurabile il profitto del reato, suscettibile di confisca, anche per equivalente, e di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2 bis, cod. proc. pen., con riguardo al tributo evaso e a eventuali sanzioni ed interessi maturati sino al momento dell'occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, trattandosi di risparmio di spesa che costituisce vantaggio economico immediato e diretto della condotta illecita tenuta. Ciò perché tale delitto è di pericolo e a dolo specifico. Questo quanto emerge da un’interessantissima sentenza della Corte di cassazione, nello specifico la n. 166 datata 7 gennaio 2020: in sostanza, è prevista la confisca ai danni dell’imprenditore sul cui capo pende l’indagine per occultamento delle scritture contabili, anche nel caso in cui le fatture siano rinvenute presso i clienti, a patto però che il volume d’affari sia stato ricostruito dalla Guardia di finanza.