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14/01/2020 - ENTRATE, CHIARIMENTO SU USO ECOBONUS
Non sempre è perfettamente chiaro ai contribuenti quale sia il raggio di azione legato all’utilizzo di determinate agevolazioni fiscali previste per legge: è il caso, ad esempio, del cosiddetto ecobonus, in relazione al qual infatti è arrivato nei giorni scorsi un chiarimento prezioso da parte dell’Ammministrazione finanziaria. Mediante la risposta n. 1 del 7 gennaio scorso l’Agenzia delle Entrate ha specificato come l’ecobonus ceduto sia difatti utilizzabile al fine di compensare le accise dovute sulla produzione e sulla vendita di energia elettrica e di gas naturale. In sostanza, e in relazione a un caso specifico, viene evidenziato come ai sensi dell'articolo 14, comma 3.1, del dl. n. 63/2013, il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di riqualificazione energetica sull'edificio condominiale l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa acquisisce così un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di «sconto» sul corrispettivo dovuto. L'impresa può cedere il credito d'imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che, a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione alle stesse condizioni del primo cessionario.