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17/01/2020 - DETRAZIONE PER IL DESTINATARIO NEL CASO DI IVA ASSOLTA IN DOGANA
Uno degli strumenti più utilizzati dai contribuenti è quello delle detrazioni, a cui si può accedere se si è in possesso di determinati requisiti o caratteristiche; la detrazione, che altro non è che una somma che è possibile sottrarre da un’imposta dovuta, spetta poi anche in determinate circostanze negli scambi, nelle compravendite ed è bene sapere in quali occasioni si ha la possibilità di usufruire di tale diritto e in che misura, ovviamente conoscendo anche le modalità con le quali si può rendere concreto tale beneficio. Un caso particolare, che suscita dubbi interpretativi presso i contribuenti, riguarda l’Iva assolta in dogana: a tal proposito, fa luce l’Agenzia delle Entrate, che chiarisce la questione mediante la risposta n. 4 del 13 gennaio 2020. le Entrate affermano infatti che il solo soggetto che può recuperare l’Iva legittimamente in tali situazioni è il destinatario delle merci impiegate nell’esercizio della propria attività: per usufruire della detrazione è necessaria la registrazione della bolletta doganale nel registro degli acquisti. Dal canto suo, mediante l’ordinanza n. 2570 datata 30 gennaio 2019, la Corte di Cassazione aveva affermato che «È obbligato al pagamento dei tributi e diritti doganali evasi anche l'effettivo proprietario della merce, ossia il soggetto in nome o per conto del quale sia stata effettuata l'operazione di importazione, e non soltanto colui che abbia materialmente presentato la merce in dogana rendendo la relativa dichiarazione [...]».